Danni da infezioni ospedaliere?
Scopri se hai diritto ad un rimborso!

Lo stato dei fatti:

  • Ogni anno, 4,3 milioni di pazienti ricoverati negli ospedali dell’UE contraggono almeno un’infezione associata all’assistenza sanitaria durante la loro degenza in ospedale che può causare loro un danno, permanente o meno, oppure la morte.
  • In Italia, il dato riguardante la stima annuale di infezioni ospedaliere è di 429.272, che corrisponde ad una stima dell’8,2%, non solo è superiore alla media europea del 6,5%, ma anche il secondo peggior risultato del continente dopo il Portogallo (8,9%).

Danni da infezioni ospedaliere?
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Lo stato dei fatti:

  • Ogni anno, 4,3 milioni di pazienti ricoverati negli ospedali dell’UE contraggono almeno un’infezione associata all’assistenza sanitaria durante la loro degenza in ospedale che può causare loro un danno, permanente o meno, oppure la morte.
  • In Italia, il dato riguardante la stima annuale di infezioni ospedaliere è di 429.272, che corrisponde ad una stima dell’8,2%, non solo è superiore alla media europea del 6,5%, ma anche il secondo peggior risultato del continente dopo il Portogallo (8,9%).

Cosa dicono i dati ?

Le cose che devi sapere

Le infezioni più frequentemente riportate sono risultate essere quelle di tipo respiratorio (23,5%), le batteriemie (18,3%), le urinarie (18%) e le infezioni del sito chirurgico (14,4%).

I patogeni identificati come responsabili di ICA sono stati nel complesso 67, di cui Escherichia coli (13%), Klebsiella pneumoniae(10,4%), Pseudomonas aeruginosa (8,1%), Staphylococcus aureus (8,9%) e Staphylococcus epidermidis (6,3%)

Chi può chiedere un rimborso?

  1. I pazienti della struttura ospedaliera direttamente colpiti dall’infezione che hanno subito un danno permanente.
  2. I familiari eredi del paziente:
    • Sia per i danni subiti personalmente (ad esempio, invalidità temporanea o permanente, danno “catastrofale”).
    • Sia come conseguenza delle lesioni o del decesso del parente (danno da perdita del rapporto parentale).

La prescrizione

Ai sensi dell’art. 2946 c.c., la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ha durata di 10 anni, decorrenti dal momento in cui il paziente viene a conoscenza dell’infezione con apposita diagnosi.
NB! Una differente prescrizione può riguardare gli eredi, a seconda del tipo di azione che intenderanno intraprendere.

Chi deve provare cosa

  • Il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (il rapporto che si instaura tra paziente e struttura ospedaliera pubblica o privata) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia (nesso di causalità)
  • La struttura ha l’onere di dimostrare di aver agito nel pieno rispetto delle regole di diligenza e prudenza qualificata e proporzionata alla natura della prestazione, dovendo documentare di aver posto in essere e rispettato le più idonee ed efficaci misure.

La prescrizione

Ai sensi dell’art. 2946 c.c., la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ha durata di 10 anni, decorrenti dal momento in cui il paziente viene a conoscenza dell’infezione con apposita diagnosi.
NB! Una differente prescrizione può riguardare gli eredi, a seconda del tipo di azione che intenderanno intraprendere.

Chi deve provare cosa

  • Il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (il rapporto che si instaura tra paziente e struttura ospedaliera pubblica o privata) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia (nesso di causalità)
  • La struttura ha l’onere di dimostrare di aver agito nel pieno rispetto delle regole di diligenza e prudenza qualificata e proporzionata alla natura della prestazione, dovendo documentare di aver posto in essere e rispettato le più idonee ed efficaci misure.

Cosa dice la Corte di Cassazione

Nel giudizio risarcitorio per danni derivanti da infezioni ospedaliere, spetta al paziente provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della condizione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario. Mentre alla struttura sanitaria, compete dimostrare di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell’ impossibilità dell’ esatta esecuzione.

Con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, la struttura sanitaria dovrà provare:

  • di aver adottato tutte le cautele previste dalle normative vigenti e dalle leges artis per prevenire l’insorgenza di patologie infettive;
  • di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni, nel caso specifico (Cfr. Cass. civ. sez. III, 3 marzo 2023, n. 6386).

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Requisiti per poter aderire al ricorso

Domande Frequenti

Chi è interessato?

Tutti i pensionati che percepiscono una pensione superiore all’importo della pensione minima che ad oggi ammonta a 616,67€

Per l’anno 2025, la legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), all’art 1, comma 180, stabilisce che in via  eccezionale,  per  l’anno  2025,  la   rivalutazione automatica  dei  trattamenti  pensionistici,  secondo  il  meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta ai pensionati residenti  all’estero,  per  i trattamenti pensionistici complessivamente superiori  al  trattamento minimo INPS, con riferimento all’importo complessivo dei  trattamenti medesimi”, escludendo i pensionati residenti all’estero dal riconoscimento dell’incremento sul trattamento pensionistico, a titolo di perequazione automatica, riconosciuto ai pensionati residenti in Italia.

Per il 2025 l’inflazione si stima in circa il 2%. Quindi su ogni 1000€ lordi di pensione perderai 20€ al mese, ovvero 260€ l ‘anno (13 mensilità). Moltiplica questo importo per l’importo pro quota della tua pensione e scoprirai quanto perderai per il solo 2025.  Una pensione lorda di 3000€ perderà 780€ l’anno circa, importo da moltiplicare per tutta la durata del tuo trattamento pensionistico.

Per l’espletamento delle attività di cui ai punti precedenti, il sottoscritto corrisponderà:

– alla Gestione Crediti Pubblici s.r.l., a titolo di compensi, contestualmente alla firma del presente atto la somma di € 120,00 oltre iva al 22% e così per complessi € 146,40 (centoquarantasei,40) in caso di adesione tramite procedura cartacea;

– inoltre, il sottoscritto corrisponderà alla Gestione Crediti Pubblici s.r.l., solo in caso di esito positivo e di effettivo incasso delle somme, un corrispettivo pari al 10% (dieci per cento) oltre iva sull’importo che verrà riconosciuto a titolo di rimborso per la rivalutazione del trattamento pensionistico per gli anni dal 2025 sino all’esito dei giudizi cui si darà corso.

Cedolino pensione dicembre 2024, copia certificato AIRE, copia della diffida inviata via posta con ricevuta, oppure Pec con relativa ricevuta di accettazione e di ritorno, fotocopia fronte retro della CI e del Codice fiscale.

Scarica la diffida gratuitamente e inviala per PEC all’INPS di Roma

I ricorsi verranno depositati per tutti gli ex INPDAP alla Corte dei Conti del Lazio, mentre per gli ex lavoratori privati presso il Tribunale Civile, Sezione Lavoro, della provincia di ultima residenza.

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