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Blocco rivalutazione

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Blocco rivalutazione

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"Attenzione: il blocco della rivalutazione per il biennio 2023/24 ti riguarda solo se percepisci un trattamento pensionistico superiore alle 4 volte il minimo INPS - circa 2102 euro lordi mensili. Le pensioni al di sotto di tale soglia saranno rivalutate al 100%"

QUANTO TI SPETTEREBBE MENSILMENTE NEL 2024 (SE RIVALUTAZIONE AL 100% NEL BIENNIO 2023/2024)
QUANTO PERCEPIRAI EFFETTIVAMENTE NEL 2024
QUANTO HAI PERSO NEL BIENNIO 2023-24
QUANTO PERDERAI NELLA TUA VITA

“Quanto riportato nella tabella è una stima soggetta ad approssimazione e variazioni”

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Blocco della rivalutazione delle pensioni per il 2023/2024, scarica la modulistica e le istruzioni.

Le 5 cose che devi sapere

1

A chi è rivolto

Pensionato INPS ed ex INPDAP
2

Chi può aderire

Chi ha una pensione lorda mensile superiore ad € 2.101,63 a dicembre 2022, ovvero a 4 volte il minimo INPS
3

La diminuzione della rivalutazione

• Tra € 2.102 e € 2.627: - 15%
• fino a € 3.152 : - 47%
• fino a € 4.203: - 53%
• fino a € 5.254: - 63%
• da € 5.255: - 88%
4

10 miliardi di euro

Il conguaglio interesserà circa 16 milioni di pensionati permettendo un risparmio al governo di circa 10 miliardi di euro in tre anni, soldi sostanzialmente “sottratti” dalle tasche dei pensionati con gli assegni più alti.
5

Nessuna progressività

La riduzione della rivalutazione è prevista a scaglioni e non più per fasce. Anche per un solo euro in più si finisce nello scaglione successivo con maggiore prelievo su tutto l’importo della pensione.

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Blocco rivalutazione pensioni

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Per capire in quale scaglione ci si trova bisogna prendere come riferimento l’importo lordo percepito a dicembre 2023 ed il minimo INPS definitivo del 2023, ovvero € 567,94.
Lo scaglione fino a 4 volte il minimo (e che otterrà il 100% della rivalutazione del 2024) sarà pari dunque ad un massimo di € 2.271,76.

La rivalutazione si calcola in base all’importo totale delle pensioni percepite, e poi su ogni singolo trattamento viene proporzionata di conseguenza.

Quindi, ai fini della percentuale di perequazione da applicare, rileva la somma dei due trattamenti previdenziali percepiti. Il riferimento è l’articolo 34, comma 1, della legge 448/1998. In base alla quale «il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L’aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo».

Il blocco delle pensioni è una misura che purtroppo viene messa in atto da ogni Governo da oltre dieci anni.

La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che tale misura risulta legittima se ha un orizzonte temporale limitato, diversamente si porrebbe in contrasto con gli invalicabili principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza. Più passa il tempo e più, evidentemente, questo orizzonte temporale appare travalicato da ogni nuova misura. Per questo motivo, prima o poi, la Corte Costituzionale dovrà dichiarare l’illegittimità del blocco, ormai divenuta strutturale.

La diffida non ha alcun costo, può essere scaricata gratuitamente.
Deve essere poi compilata, firmata ed inviata via pec o raccomandata a.r. all’Inps. Si ricorda di tenerne una copia firmata e di tenere da parte anche della ricevuta di AR o dell’invio ricezione della Pec.

Come diciamo sempre ci sono due possibilità: o non fare niente o fare qualcosa. Se volete fare qualcosa, noi di RimborsoPensioni.it ci siamo attivati per darvi la possibilità di ricorrere. Vi ricordiamo che è possibile scaricare la modulistica (per consultarla e scegliere se aderire o meno) dalla pagina dedicata al ricorso valutazione 23/24. Vi ricordiamo anche che il primo passo necessario per ricorrere è scaricare la diffida (che trovate all’interno della modulistica) e che dovrete firmare ed inviare via pec o raccomandata a.r. all’INPS.

Successivamente, se sceglierete di aderire al ricorso, dovrete proseguire come da modello “Istruzioni”. Attenzione: inviare la diffida non è ricorrere ma interrompere la prescrizione e fare salvo un proprio diritto!

I costi del ricorso sono riportati all’interno del modello Conferimento di Mandato e possono essere sintetizzati come segue:
Per l’espletamento delle attività di cui ai punti precedenti, il sottoscritto corrisponderà a Gestione Crediti Pubblici s.r.l., a titolo di compensi, contestualmente alla firma del presente atto la somma di:

– € 100,00 oltre iva al 22%
e così per complessivi € 122,00 (centoventidue,00) in caso di adesione tramite procedura digitale

– OPPURE

– € 120,00 oltre iva al 22%
e così per complessi € 146,40 (centoquarantasei,40) in caso di adesione tramite procedura cartacea;

– inoltre, il sottoscritto corrisponderà alla Gestione Crediti Pubblici s.r.l., solo in caso di esito positivo e di effettivo incasso delle somme, un corrispettivo pari al 10% (dieci per cento) oltre iva sull’importo che verrà riconosciuto a titolo di rimborso per la rivalutazione del trattamento pensionistico per gli anni dal 2023 sino all’esito dei giudizi cui si darà corso;

– si precisa che ad oggi le cancellerie richiedono un unico contributo unificato di € 43,00 per ciascun ricorso collettivo, così come previsto dall’art. 14 comma 2 del dpr n. 115/2002 e art 10 c.p.c., e questo costo sarà sostenuto dalla Gestione Crediti pubblici. Qualora (ipotesi remota) la singola cancelleria ritenesse in forza di una propria autonoma interpretazione della norma di richiedere un C.U. per CIASCUN ricorrente, tale costo sarà a carico del singolo ricorrente che vi provvederà personalmente tramite PagoPa;

– le spese per la eventuale fase esecutiva per il recupero delle somme riconosciute in giudizio si intendono comprese nei compensi sopra indicati;

– il sottoscritto è esonerato dal pagamento delle spese legali all’Avv. Frisani, in quanto il compenso per l’attività svolta dallo stesso sarà corrisposta direttamente dalla Gestione Crediti Pubblici s.r.l.;

– gli eventuali rimborsi per spese, diritti ed onorari liquidati dal giudice o riconosciuti dalla controparte saranno di esclusiva spettanza dell’Avv. Pietro Frisani;

– in caso di mancato recupero delle somme vantate nessun altro corrispettivo sarà dovuto. In caso di condanna alle spese di lite, queste saranno interamente a carico del sottoscritto.

IMPORTANTE: per l’adesione digitale al ricorso è necessario aspettare i primi giorni del mese di febbraio 2024. Mentre per l’adesione con l’invio della modulistica cartacea è possibile aderire già da subito.

La procedura prevede che il ricorso venga depositato al Giudice del Lavoro per i pensionati provenienti dal settore privato ed alla Corte dei Conti per i pensionati provenienti dal settore pubblico.
La competenza territoriale sarà individuata in base al residenza.

Per i pensionati provenienti dal settore privato sarà individuato il Tribunale competente per provincia di residenza, mentre per i pensionati provenienti dal settore pubblico sarà competente la Corte dei Conti della regione di residenza.

Non è possibile fare una previsione ciò dipende dal tipo di caso, dalla formazione giudiziaria alla quale viene assegnato, dalla solerzia con cui Tribunali e Corti evadono i ricorsi presentati e da molteplici altri fattori.

In ogni caso, di media, si perviene ad una definizione della procedura in circa due/tre anni.

Nel caso in cui il giudice adito accolga le nostre richieste e sollevi la questione di legittimità costituzionale il giudizio incardinato verrà sospeso in attesa della decisione della Corte.

Si sottolinea che l’eventuale decisione della Corte Costituzionale non è impugnabile in alcuna sede, mentre le sentenze della Corte dei Conti e del Tribunale sono rispettivamente impugnabili presso Corte dei Conti Sez. Centrale e Corte d’Appello nonché successivamente in Cassazione.

Per l’effetto trascinamento la perdita annuale della mancata o ridotta valorizzazione automatica della pensione si somma via via alle riduzioni degli anni eventualmente precedenti e di quelli successivi, diventando così strutturale e perdurando, quindi, per la durata di tutto il trattamento pensionistico nonché riducendo il potere d’acquisto.

La perdita è relativa a tutta la durata del trattamento pensionistico Ogni anno alla perdita dell’anno in corso, va aggiunta la perdita degli anni precedenti e di quelli futuri.

La perdita della rivalutazione è determinata dall’importo della pensione, per il 2023:

• se la pensione è tra le 4 e le 5 volte il minimo la perdita è pari all’1,22% della rivalutazione, per un totale fino a € 332,17 l’anno
• se la pensione è tra le 5 e le 6 volte il minimo la perdita è pari al 3,80% della rivalutazione, per un totale fino a € 1.300,62 l’anno;
• se la pensione è tra le 6 e le 8 volte il minimo la perdita è pari al 4,30% della rivalutazione, per un totale fino a € 1.759,65 l’anno;
• se la pensione è tra le 8 e le 10 volte il minimo la perdita è pari al 5,10% della rivalutazione, per un totale fino a € 2.788,89 l’anno;
• se la pensione supera le 10 volte il minimo la perdita è pari al 5,50% della rivalutazione, per un totale pari ad almeno € 3.762,79 l’anno.

Il blocco della rivalutazione si applica in percentuali diverse a tutti i pensionati pubblici e privati che percepiscono una pensione superiore a 4 volte il minimo INPS ovvero a € 2.101,63 mensili lordi, quindi l’importo della pensione da considerare per capire se la stessa sarà colpita da blocco della rivalutazione è quello lordo.

Si, se è un pensionato residente all’estero e riceve il trattamento pensionistico da parte di INPS può decidere di aderire al ricorso se a dicembre 2022 il Suo importo lordo mensile era pari o superiore a 2102,00 euro. In caso affermativo, se decidesse di ricorrere, dovrà procedere con la modalità “cartacea” di spedizione dei documenti e relativo costo di adesione. (vedi domanda “Quali sono i costi del ricorso? “)

La rivalutazione è il meccanismo che consente di adeguare le pensioni all’aumento del costo della vita rilevato ogni anno dall’ISTAT (inflazione). Per blocco della rivalutazione si intende il provvedimento con il quale il Governo blocca l’adeguamento al costo della vita per uno o più anni.

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