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Il commento alla sentenza CEDU dell’Avv. Frisani, capo staff legale di Rimborso Pensioni

La Corte Europea delude le aspettative e salva la legge Fornero. Qualche riflessione a margine della decisione della Corte EDU nei casi Aielli et e Arboit et altri c. Italia.

19/09/2018

Il 10 luglio scorso, la Corte Europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata nei casi Aielli et altri c. Italia e Arboit et altri c. Italia, che raggruppavano i ricorsi introdotti da circa 10 000 pensionati interessati dalle modifiche della c.d. legge Fornero.

Un numero molto elevato di ricorsi aventi lo stesso oggetto è stato presentato davanti alla Corte e l’unico, ad oggi, ad aver ottenuto una pronuncia collegiale del merito è stato quello presentato dallo Studio Frisani. La registrazione del ricorso, di cui si era dato conto nel primo comunicato stampa di giugno, che testimoniava il superamento della difficilissima soglia dell’ammissibilità che impietosamente taglia le gambe a oltre il 90% dei ricorsi, aveva fatto ben sperare in un esito favorevole della vicenda.

Purtroppo la Corte EDU, guidata da considerazioni di tipo politico-economico, più che giuridico, ha optato per una soluzione negativa che ha deluso i pensionati che avevano intrapreso questa strada, nella convinzione che ci fosse un giudice a Strasburgo. Tale decisione ha deluso fortemente “Rimborso Pensioni”, lo Studio Legale Frisani e tutti i professionisti che si sono spesi senza riserve in questi duri mesi di lavoro per offrire una difesa e un servizio di qualità ai propri clienti, facendosi portavoce delle loro istanze di giustizia davanti alla più importante giurisdizione per la tutela dei diritti fondamentali a livello europeo.

La decisione della Corte è stata adottata collegialmente dalla Camera, preseduta dal giudice greco Linos-Alexandre Sicilianos, e composta da altri sei giudici: Kristina Pardalos (San Marino), Guido Raimondi (Italia), Krzysztof Wojtyczek (Polonia), Armen Harutyunyan (Armenia), Pauliine Koskelo (Finlandia) e Jovan Ilievski (Macedonia). Ripercorrendo i punti principali della pronuncia della Corte, non è difficile individuare il peso che le considerazioni di tipo politico ed economico hanno avuto nel processo decisionale.

In più passaggi, la Corte EDU ha sottolineato l’esigenza di contenimento della spesa perseguita dal legislatore e il contesto in cui tali misure sono state adottate: un momento particolarmente difficile per l’economia italiana e per gli equilibri europei, vista l’esistenza di un rischio acclarato di subire una procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea.

28. (…) La Corte nota che l’introduzione di nuove disposizioni mirava da una parte a permettere l’adeguamento dell’ordinamento giuridico alla sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 e dall’altra a rispettare l’equilibrio del budget e gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Tutto ciò con l’obiettivo di proteggere il livello minimo delle prestazioni sociali e garantire il funzionamento del sistema pensionistico per le generazioni future.

29. La Corte osserva in effetti che al momento dell’adozione del decreto-legge in questione, la situazione economica italiana era particolarmente difficile. In questo contesto, il Governo ha evocato, nella relazione illustrativa presentata al Parlamento, il rischio dell’apertura della procedura d’infrazione da parte della Commissione europea a causa del deficit eccessivo e ha ricordato gli effetti della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale sul bilancio dello Stato e in particolare sul deficit pubblico che rischiava di superare la soglia del 3% del PIL. (…)

(…)38. Inoltre, la Corte osserva che il legislatore è dovuto intervenire in un contesto economico difficile. Il decreto-legge litigioso mirava a realizzare un’operazione di redistribuzione in favore dei percettori di pensioni moderate, preservando la sopravvivenza del sistema di sicurezza sociale in favore delle generazioni future, in un contesto economico in cui il margine di manovra dello Stato italiano era ridotto e questo in ragione delle risorse limitate e del rischio di apertura di una procedura d’infrazione per eccesso del deficit da parte della Commissione Europea.

La Corte EDU ha dato un’importanza enorme anche alla posizione della Corte costituzionale, manifestando la chiara volontà di allinearsi su quella:

39. La Corte riconosce poi un peso importante alla sentenza della Corte Costituzionale n. 250/2017 e al fatto che la Consulta abbia giudicato equo e rispettoso del principio di proporzionalità il fatto di aver previsto diverse categorie di pensioni e di aver applicato il blocco della perequazione in maniera progressiva e inversamente proporzionale al valore della pensione. La Corte Costituzionale ha inoltre giudicato conforme al principio di proporzionalità il nuovo comma 25bis dell’art. 24, che disciplina il recupero parziale degli effetti del blocco a partire dal 2014.

La Corte EDU ha dato infine un peso determinante al fatto che le ingerenze in questione non toccavano il valore nominale della pensione, ma incidevano «soltanto» sull’adeguamento delle pensioni al costo della vita. Alla luce di queste considerazioni, il meccanismo di recupero parziale previsto dal legislatore (c.d. bonus Poletti) è stato ritenuto sufficiente a compensare la restrizione subita dai pensionati.

34. Il decreto-legge n. 65/2015 non toccava il valore nominale della pensione ma riduceva (…) il meccanismo di adeguamento del valore della pensione al costo della vita.

(…) 36. Agli occhi della Corte, la misura in questione non sembra aver avuto un impatto significativo sulle pensioni dei ricorrenti per gli anni 2012-2013.

37. Per quanto riguarda poi l’incidenza che tale misura avrebbe avuto e continuerebbe ad avere à partire dal 2014 (“trascinamento”), la Corte non condivide l’opinione dei ricorrenti secondo la quale i loro diritti pensionistici, una volta acquisiti, non potrebbero mai essere modificati negli anni a venire. La Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 1P1, il potere legislativo degli Stati include la facoltà di ridurre o modificare il montante delle prestazioni riconosciute in forza di un regime di previdenza sociale.

(…) 40. La Corte osserva infatti che il comma 25bis consente ai ricorrenti di recuperare, a partire dal 2014, una parte della rivalutazione che era stata riconosciuta in maniera ridotta negli anni 2012-2013.

41. In conclusione, la Corte ritiene che gli effetti della riforma del meccanismo perequativo sulle pensioni dei ricorrenti non siano di un livello tale da esporre gli interessati al rischio di disporre di mezzi di sussistenza insufficienti e non siano pertanto incompatibili con l’art.1 P1 (…). Alla luce di quanto esposto e tenuto conto del contesto economico difficile nel quale è intervenuta l’ingerenza litigiosa, si ritiene che questa non abbia fatto pesare un onere eccessivo sui ricorrenti.”

Le considerazioni della Corte EDU nei passaggi precedenti mostrano una lettura miope della situazione dei pensionati italiani e sminuiscono l’impatto, invece dirompente, che il blocco delle pensioni ha avuto e continuerà ad avere, a causa dell’effetto trascinamento, sulla situazione giuridica dei ricorrenti.

Tale atteggiamento sorprende particolarmente, se si considera che lo Studio Frisani aveva fornito alla Corte le proiezioni individuali di stima del danno di OGNUNO dei 10 000 ricorrenti, non soltanto rispetto ai danni subiti fino al momento dell’introduzione del ricorso ma anche di quelli che i pensionati sono destinati a subire sul lungo periodo. A questo scopo, avevamo fornito alla Corte le stime del danno individuali calibrate sull’aspettativa media di vita in Italia. In altre parole, la Corte EDU aveva a disposizione una visione chiara, puntuale e dettagliata del danno che ogni ricorrente ha subito e continuerà a subire per effetto dei provvedimenti legislativi litigiosi.

La posizione della Corte EDU non può, dunque, che lasciare una grande amarezza e una forte delusione, per la mancanza di coraggio e soprattutto per la decisione di “non decidere”, lasciando senza risposta molti degli interrogativi sollevati con il nostro ricorso.

L’argomentazione giuridica del ricorso poggiava, in punto di violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (che tutela il diritto di proprietà), su due punti essenziali: l’assenza di una finalità d’interesse generale e l’assenza di proporzionalità dell’ingerenza.
Riguardo al primo aspetto si è sottolineato che il blocco dell’indicizzazione delle pensioni era inizialmente giustificato dalla “contingente situazione finanziaria” (art. 24 § 25 Legge c.d. Fornero), che la legge riferiva espressamente al solo biennio 2012-2013. Il blocco si è protratto tuttavia ben oltre il biennio in questione, a causa del c.d. effetto trascinamento, senza che perdurasse la finalità d’interesse pubblico di far fronte alla difficile situazione finanziaria, espressamente qualificata dalla legge come “contingente”, cioè temporanea.

La Corte EDU non ha minimamente risposto a quanto sollevato in termini di assenza di utilità pubblica per gli effetti permanenti del blocco.

Riguardo al secondo aspetto, nel ricorso si era sostenuta l’assenza di proporzionalità a causa degli effetti enormi che il blocco determinava, anche sul lungo periodo, per i pensionati. A sostegno della nostra argomentazione si erano fornite puntuali e individualizzate quantificazioni del danno, dando un chiaro riferimento numerico, come tale oggettiva e inequivocabile testimonianza del sacrificio del diritto alla pensione dei ricorrenti. A sostegno delle nostre ragioni, si è fatto riferimento, tra l’altro, ai precedenti giurisprudenziali della Corte in cui, seppure in contesti diversi, si faceva discendere una violazione automatica del diritto di proprietà dalla mancata rivalutazione di un credito (Chinnici c. Italia (n. 2), n. 22432/03, 14/4/2015; Angelov c. Bulgaria, n. 44076/98, sentenza del 22/4/2004; Bibi c. Grecia, n. 15643/10, 13/11/2014; M.C. e altri c. Italia, n. 5376/11, 3/9/2013). Quest’ultimo aspetto non è stato minimamente affrontato dalla Corte che non ha dunque spiegato perché i principi affermati in maniera granitica nella sua giurisprudenza in materia di assenza di rivalutazione del credito non fossero applicabili al caso in questione!

Entrambi i punti sono stati esplicitati in maniera molto chiara e approfondita nel ricorso e sono rimasti senza risposta nel provvedimento della Corte EDU, che si è limitata ad invocare la difficile situazione economica e il rischio di una procedura d’infrazione europea, come se tali elementi potessero giustificare una deroga alla tutela dei diritti fondamentali. Il fatto che la Corte EDU proietti le sue decisioni nel contesto in cui debbono essere eseguite, valutandone attentamente le conseguenze, è sinonimo di buon senso, il fatto che tali considerazioni assumano un peso così importante nel suo ragionamento giuridico, prevaricando irrimediabilmente le istanze di tutela dei ricorrenti, delude profondamente.

Non mi sento tuttavia perdente in questa vicenda così come non dovete sentirvi tutti voi, perchè in questi tre anni abbiamo creato qualcosa di forse più straordinario della vittoria di un singolo ricorso: abbiamo acquisito la piena consapevolezza di aver creato un gruppo forte e coeso che vede in Rimborsopensioni.it il proprio punto di riferimento per tutte le vessazioni che quotidianamente il pensionato subisce e che da solo non avrebbe la forza di combattere. Il tutto non mi stancherò mai di ripeterlo con un investimento veramente risibile rispetto ai costi di una pratica ordinaria. Prendendo in prestito quanto scritto da uno dei nostri 17.000 , voglio dire che è questa “LA NOSTRA GRANDE BELLEZZA”.

Ringrazio calorosamente tutti i numerosi professionisti e le preziosissime ragazze del back office che si sono avvicendati nel corso di questi tre anni e che hanno insieme a me profuso tutte le energie possibili, consapevoli di aver dato il massimo e non aver lasciato niente al caso ciò che risulta confermato dalla dichiarazione di ricevibilità del ricorso e dalla sua registrazione. Vi assicuro che gestire 17.000 posizioni sparse in tutto il territorio nazionale e suddivise in Tribunali e Corte dei Conti territoriali, cosi come 10.000 posizioni diverse davanti alla Corte EDU non è cosa semplice ed anzi presuppone forti investimenti di innovazione e tecnologia, una dedizione assoluta e concentrazione massima di uno staff dotato di alta professionalità come è appunto quello di Rimborso pensioni.it.
Mi verrebbe da dire capitolo chiuso, ( e spero di essere un cattivo profeta) , ma purtroppo dai rumors della stampa e dalle chiare dichiarazioni del nuovo governo mi sembra di capire che tra non molto verranno nuovamente messe “le mani in tasca” ai pensionati. Se così sarà noi ci saremo!

Un caro saluto a tutti e ancora una volta grazie di cuore

Pietro L. Frisani

Guarda il video commento alla sentenza


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