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NUOVA ORDINANZA DI REMISSIONE: LA CORTE DEI CONTI CAMPANIA RINVIA ALLA CORTE COSTITUZIONALE LA QUESTIONE DEL C.D. BLOCCO RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

La Corte dei Conti Campania si è espressa infatti sul ricorso presentato da un pensionato con pensione superiore a circa 10 volte il minimo che ha chiesto l’accertamento del suo diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico senza l’applicazione della riduzione per gli anni 2022, 2023 e 2024 della rivalutazione automatica, così come previsto dalla normativa sopra citata.

23/09/2024

Argomento caldo questo del blocco della rivalutazione delle pensioni, con novità che lasciano ben sperare tutti i pensionati che stanno lottando per un proprio diritto.

Aumentano, infatti, le ordinanze di remissione in Corte Costituzionale!

Oggi vogliamo porre l’attenzione sulla decisione della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la

Campania, che con ordinanza n. 101 dell’11 settembre 2024 ha ritenuto la rilevanza e la non manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della Legge 29.12.2022 n.

197 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-

2025) per violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost. e in virtù di ciò ha sospeso il giudizio rinviando gli atti alla

Corte Costituzionale, come già aveva fatto la Corte dei Conti Toscana con ordinanza n. 33 del 06.09.2024.


La Corte dei Conti Campania si è espressa infatti sul ricorso presentato da un pensionato con pensione

superiore a circa 10 volte il minimo che ha chiesto l’accertamento del suo diritto alla corresponsione del

trattamento pensionistico senza l’applicazione della riduzione per gli anni 2022, 2023 e 2024 della

rivalutazione automatica, così come previsto dalla normativa sopra citata.


Il giudice delle pensioni, dopo aver ripercorso tutte le norme e tutte le precedenti sentenze della Corte

Costituzionale sulla materia, ha ricordato in primo luogo che il trattamento pensionistico costituisce

retribuzione differita, con conseguente applicabilità degli artt. 36, 1° comma (che tutela il diritto del

lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente

ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa) e 38, 2° comma Cost. (che impone di

assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia), e di seguito ha ribadito

che la perequazione automatica delle pensioni può essere dal legislatore modificata in senso sfavorevole

ma che la stessa non può essere né arbitraria né irrazionale, ma deve essere “giustificata da esigenze

eccezionali e idonee a imporre sacrifici eccezionali, transeunti e consentanei allo scopo prefissato”.


Lo scrutinio di ragionevolezza delle misure di contenimento dell’indicizzazione delle pensioni deve

esprimersi sul piano del bilanciamento tra valori costituzionali, nel rispetto della ratio secondo cui i canoni

di proporzionalità e adeguatezza delle retribuzioni e delle pensioni “non devono sussistere soltanto al

momento del collocamento a riposo, «ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione

ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta».


La Corte dei Conti evidenzia poi la circostanza che ogni intervento di blocco o riduzione della perequazione

attuato nel tempo dal legislatore si pone non come temporaneo, ma come avente effetti definitivi sui

trattamenti pensionistici, posto che la relativa perdita del potere d’acquisto non è più recuperabile, in

quanto le successive rivalutazioni vengono calcolate non sul valore reale originario, ma sull’ultimo importo

nominale eroso dal mancato adeguamento (c.d. effetto trascinamento).


L’intervento legislativo di cui alla legge 197/2022 peraltro si presenta come carente in punto di motivazione

della misura adottata, sia nella relazione tecnica accompagnatoria sia nel dossier, facendo un semplice

richiamo ad esigenze di contenimento della spesa pubblica ma senza evidenziarne i dati oggettivi, e dunque

la penalizzazione dei trattamenti pensionistici più elevati è palese, in quanto viene contratto in modo

significativo il potere d’acquisto delle pensioni stesse se solo si considera che l’arco temporale in cui sta

operando il blocco o la contrazione della perequazione (da oltre quindici anni) ha assunto una connotazione

tutt’altro che transitoria con un effetto di trascinamento e di definitività idonei a minare in misura

significativa i margini di resistenza dei trattamenti pensionistici medio-alti.


Ed è proprio il carattere non transitorio della misura a determinare l’incostituzionalità della norma – a

giudizio della Corte dei Conti – non essendo stati rispettati i principi espressi negli anni dalla Corte

Costituzionale (così come già evidenziato dalla sentenza n. 70/2015) in particolare quello di evitare la

sospensione o la significativa limitazione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo con la

frequente reiterazione dello stesso e la necessità di giustificare così ridotte percentuali di applicazione,

risultando così minata la principale finalità di tutela della perequazione, che è quella di prevedere una

difesa del potere d’acquisto delle pensioni.


Per tutti questi motivi la Corte dei Conti Campania ha sospeso il giudizio rinviando gli atti alla Corte

Costituzionale affinché si pronunci sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della Legge

29.12.2022 n. 197.


E adesso? Per i nostri ricorrenti vogliamo sottolineare come appaia evidente che ancora una volta lo staff

di RimborsoPensioni.it ( la sezione dedicata alle questioni previdenziali di Difendimi.com) abbia colto nel

segno, avendo già proposto molteplici ricorsi in tutta Italia analoghi a quello esaminato dalla Corte dei Conti

Campania, e le ordinanze di rimessione che si stanno susseguendo rafforzano la fondatezza di quanto

sosteniamo nei nostri ricorsi. Vi terremo informati sui passaggi successivi: è auspicabile che per i nostri

ricorsi si proceda la sospensione per rimessione avanti al Giudice delle Leggi oppure con la sospensione in

attesa della definizione del giudizio di legittimità costituzionale.

E se non hai ancora aderito a nessun ricorso? Hai due possibilità: non fare niente o darti da fare!

Hai riflettuto su quanto ti stanno togliendo?

Utilizza lo strumento gratuito del calcolatore sul nostro sito

https://www.rimborsopensioni.it/blocco-rivalutazione-pensione


Ti sei abbastanza indignato? Allora per prima cosa fai salvo il tuo diritto alla rivalutazione, evita la

prescrizione! Come? Iscrivendoti al nostro sito e scaricando il modello di diffida da inviare subito all’ Inps.


https://www.difendimi.com/it/account/register

Dopo di che, se vuoi: ricorri!

Ricorrere è uno scudo a difesa del proprio diritto per sempre! Infatti se la Corte Costituzionale darà

ragione ai pensionati, qualora il Governo dovesse emanare una successiva norma che inficia gli effetti

positivi della sentenza, questa norma non si applicherà a coloro che hanno fatto ricorso!

Inoltre guarda e ascolta perché abbiamo sempre sostenuto che la questione fosse incostituzionale

https://www.youtube.com/watch?v=smbCIf5jpaA&t=4s


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