Rimborso Mutui: la sentenza delle Sezioni Unite Della Cassazione sull'ammortamento alla francese
E’ stata depositata il 29 maggio u.s. l’attesissima sentenza sui mutui alla francese, a seguito dell’ordinanza di rinvio del Tribunale di Salerno. Da una prima lettura sembrerebbe una pronuncia negativa per i consumatori, ma, a nostro avviso, leggendo la parte motiva, lascia aperti molti spiragli.
MUTUI: LA SENTENZA DELLE SS.UU. DELLA CASSAZIONE SULL’AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE”
E’ stata depositata il 29 maggio u.s. l’attesissima sentenza sui mutui alla francese, a seguito dell’ordinanza di rinvio del Tribunale di Salerno.
Il principio di diritto enunciato è il seguente:
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
Da una prima lettura sembrerebbe dunque una pronuncia negativa per i consumatori, ma, a nostro avviso, leggendo la parte motiva, lascia aperti molti spiragli.
Le Sezioni Unite precisano innanzitutto che non sono chiamate a pronunciarsi sui piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile né sul tema dell'estinzione anticipata del mutuo per scelta volontaria del mutuatario né sul tema relativo alle eventuali conseguenze della mancata allegazione o inserzione del piano di ammortamento nel contratto né sul divieto di anatocismo.
Dunque, il Collegio si pronuncia unicamente sulle questioni poste dal Tribunale remittente e fa riferimento “ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali”.
Ebbene, dice ancora la Corte, “al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento "alla francese", può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta”.
Tradotto in termini più semplici, le Sezioni Unite escludono una illegittimità generalizzata dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese a tasso fisso. Ma niente di più.
Anzi dicono in più, ma a favore dei mutuatari.
Più precisamente:
Il primo profilo in cui è articolato il quesito pregiudiziale è il seguente: se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi e della modalità di ammortamento "alla francese" comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.
Alla suddetta questione bisogna rispondere evidentemente negativamente quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale di cui agli artt. 1813 ss. c.c. e cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Precisano che “nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale” erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi nonché il TAEG.
Era, quindi, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
La Corte precisa però anche che la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi, sebbene non evidenzi un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto, potrebbe però evidenziare, in ipotesi, una eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.U.B. ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7). E ancora, l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina un’indeterminatezza, ma semmai contrasta con le "Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza" adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003.
In conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale.
Esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi non rientra tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito ma, in caso di violazione potrebbero discendere, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007).
Il contratto in oggetto risulta però in linea che la normativa vigente.
Deve quindi darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
La vera conclusione è che quindi non si può generalizzare, ma va valutata ogni situazione nella sua singolarità.
Queste sono solo le prime considerazioni, ma contiamo di darvi ulteriori notizie per il tramite dei nostri legali nei prossimi giorni!
Lo Staff di RimborsoPensioni.it
In questo video l'Avv. Ferrarello spiega la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
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