Pensioni: accertato il diritto ad ottenere il pagamento senza il taglio relativo al contributo di solidarietà dal 01.01.2022
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la recentissima sentenza n. 10541/2021 del 14.12.2021 ha dichiarato illegittimo – facendo diretta applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2020 del 09.11.2020 – il contributo di solidarietà di una pensione di importo superiore ad € 100.000,00 lordi annui.
Sentenza n. 10541/2021 del 14.12.2021
Il giudice delle leggi, chiamato a verificare i vari profili di incostituzionalità della normativa di riferimento, ha, infatti, dichiarato lo scorso anno l’illegittimità del comma 260 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021), nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici “per la durata di cinque anni”, anziché per la durata di “tre anni”.
L’originaria durata prevista è stata ritenuta incostituzionale, perché eccessiva rispetto all’ordinaria previsione triennale del bilancio di previsione dello Stato e all’estensione nel tempo degli obiettivi perseguiti dalla misura, oltre che non allineata rispetto al limite temporale dell’intervento limitativo della perequazione, pur disposto nella medesima legge di bilancio.
In particolare la Corte Costituzionale ha osservato che la reiterazione della misura limitativa del trattamento pensionistico per i più elevati livelli nella sua totale durata quinquennale non può trovare una propria giustificazione, trattandosi di termine eccessivo, che tuttavia può essere ricondotto nell’alveo della legittimità costituzionale, se contenuto nel più ridotto spazio dei tre anni, secondo la tendenza dell’ordinamento, nell’ambito strettamente previdenziale, della proiezione triennale.
La stessa Corte ha evidenziato, su un piano più generale, come ogni prelievo di solidarietà debba fondarsi su ragioni in grado di giustificarlo e come il ripetersi delle misure faccia emergere l’esistenza di una debolezza sistemica, difficilmente governabile per il tramite di interventi necessariamente temporanei, per di più operati soltanto sui redditi pensionistici, «ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro» (sentenza n. 116 del 2013).
Il Tribunale romano non ha potuto, quindi, che prendere atto di quanto deciso dalla Corte Costituzionale e procedere al riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento – a decorrere dal 1° gennaio 2022 – del trattamento pensionistico senza il taglio concernente il contributo di solidarietà.
Lo Staff di RimborsoPensioni.it
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